L’amministratore pubblico che abbia debiti con il fisco è incompatibile con la carica di sindaco, presidente della Provincia o del Consiglio comunale o Provinciale o consigliere comunale o provinciale. Lo prevede un decreto legislativo del 2000, una norma ampiamente e spesso ignorata e non applicata. Eppure quella norma oggi costa il posto di consigliere comunale ad un eletto a Terrasini in provincia di Palermo.
La Corte d’Appello di Palermo Sezione I civile, con sentenza del 20 dicembre 2018, confermando la decisione di primo grado, ha, infatti, dichiarato la incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Terrasini di Girolamo Di Mercurio.
L’azione giudiziaria, così detta azione popolare, era stata intrapresa dalla prima dei non eletti alle elezioni comunali del giugno 2016, Giuseppina Mistretta, difesa dagli avvocati Alberto Gattuccio e Francesco Paolo Perniciaro del Foro di Palermo.
Mistretta contestava proprio l’esistenza di debiti tributari di Di Mercurio nei confronti del Comune di Terrasini. Debiti che, in base alla legislazione nazionale e regionale, costituiscono causa di incompatibilità alla carica elettiva pubblica.
In primo grado il tribunale di Palermo aveva analizzato ben tre gruppi di cartelle esattoriali cassandone un primo gruppo perchè risultate già pagate, un secondo gruppo perchè presentavano difetti di notifica o comunque non era dimostrata la corretta notifica. Ma Di Mercurio ‘cadeva’ sulla esigua somma di 212,24 euro di addizionale Irpef comunale non pagata e regolarmente ‘contestata’ dal fisco.
La sentenza di giugno 2016 veniva, però, impugnata in appello da Di Mercurio che si appellava ad una serie di questioni tecniche come il fatto che l’addizionale Irpef essendo una imposta ricorrente vada in prescrizione in cinque e non in dieci anni e che non si configuri come imposta comunale perchè riscossa dall’Agenzia delle Entrate. Motivazioni ritenute non sufficienti dalla Corte d’Appello che ha confermato sia i i termini di prescrizione in dieci anni che l’irrilevanza della natura ‘locale’ o ‘tributaria’ del debito. La legge, infatti, secondo al Corte d’Appello stabilisce una più ampia incompatibilità fra l’essere debitore con fisco e il ricoprire il pubblico incarico locale
Pertanto, il Comune di Terrasini dovrà adesso necessariamente adeguarsi alla decisione del Giudice confermata in appello e disporre, a modifica del risultato elettorale, la decadenza del Consigliere in carica e la proclamazione della prima dei non eletti.